8 Aprile 2024|By Studio BsAssociati|1 Minuto

Per le attività che non rientrano nel regime agricolo di cui all’art.32 del Tuir, svolte da giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni e 41 non ancora compiuti, sia in forma individuale che societaria, è prevista la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato che prevede un’imposta sostitutiva forfettaria del 12,5%.

In più è previsto un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per la formazione, fino ad un importo massimo di 2.500 euro

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