Il Terzo settore, detto anche settore no profit, include un’ampia platea di soggetti, tra i quali: associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, imprese sociali, società di mutuo soccorso ed enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il Terzo Settore quindi è l’insieme di quegli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
La L. 4.7.2024 n. 104 entrata in vigore il 3/8/2024, ha introdotto rilevanti modifiche, queste modifiche entreranno in vigore a partire dal bilancio per l’esercizio 2025, con alcune specifiche per gli enti con esercizi non coincidenti con l’anno solare.
Trovate qui tutti gli approfondimenti e i dettagli relativi ai termini di deposito del bilancio.
1) Obbligo di redigere il bilancio d’esercizio
La L. 104/2024 modifica i presupposti per poter ricorrere al rendiconto per cassa.
Dal 3.8.2024 possono utilizzarlo:
- solo gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica;
- qualora le entrate complessive non siano superiori a 300.000,00 euro
Ne consegue indirettamente che sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria gli enti del Terzo settore:
- senza personalità giuridica con entrate comunque denominate superiori a 300.000,00 euro;
- dotati di personalità giuridica che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate.
Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro diventa possibile redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata
Sono interessati dalla disposizione “tutti gli enti del Terzo settore”, senza distinzioni o precisazioni ulteriori in ordine alla personalità giuridica
2) OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE
- In base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore sono tenuti alla nomina dell’organo di controllo e di revisione al superamento di determinati limiti.
- Tali limiti sono stati incrementati dalla L. 104/2024 e il periodo di osservazione (ossia i due esercizi consecutivi) per la verifica del superamento dei limiti dimensionali sopra indicati deve essere compiuta alla chiusura del bilancio 2024, considerando i bilanci 2023 e 2024.
3) Assemblea degli ETS tenuta con mezzi di telecomunicazione
Prima delle modifiche apportate dalla L. 104/2024, era consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione solo se tali modalità erano previste dall’’atto costitutivo o dallo statuto.
Ora è stato disposto che gli associati possono intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
4) ETS sportivi dilettantistici – Attività diverse da quelle di interesse generale
Viene previsto che gli enti del Terzo settore iscritti anche nel RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) non considerano nel computo dei limiti per lo svolgimento delle attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
5) ricorso a prestazioni di lavoro da parte delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Le associazioni di promozione sociale (APS) possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. Per effetto dell’art. 4 della L. 104/2024, è stato incrementato il numero dei dipendenti assumibili in rapporto agli associati poiché la percentuale passa dal 5% al 20%.
Ulteriori modifiche della L. 104/2024
Oltre a quelle sopra indicate, tra le ulteriori modifiche introdotte dalla L. 104/2024 alla disciplina del Terzo settore, si segnalano le seguenti:
- Deroghe alla devoluzione del patrimonio: la L. 104/2024 ha escluso per i predetti enti che l’omessa iscrizione al RUNTS sia equiparata allo scioglimento dell’ente;
- per le imprese sociali, l’estensione dell’efficacia dell’iscrizione al Registro delle imprese anche ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica;
- la modifica della misura del contributo destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali;
- l’obbligo di reintegrare il numero degli associati di una rete associativa quando questo diventa inferiore a quelli indicati dal codice del Terzo settore;
- la possibilità di presentare la domanda di iscrizione al RUNTS anche da parte di un delegato della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca;
- l’assegnazione, da parte dell’ufficio del RUNTS, di un termine non inferiore a 30 giorni (e non superiore a 180 giorni) per la richiesta di deposito degli atti o di aggiornamento delle informazioni, in caso di mancato o incompleto adempimento dell’ente nei termini ordinari;
- l’iscrivibilità al RUNTS delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati, iscritte nell’apposito Albo tenuto dal Ministero della Difesa.