Sono qualificabili benefit quelle società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo della divisione degli utili, «perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

 

IL CONCETTO DI BENEFIT: SCOPO RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA

L’oggetto sociale della società benefit prevede la gestione di un perfetto equilibrio tra profitto e l’obiettivo di beneficio comune. Per beneficio comune si intende sia il perseguimento di effetti positivi che la riduzione di quelli negativi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi.

I risultati conseguiti, i progressi e gli impegni futuri di impatto sociale e ambientale, devono essere pubblicati nella Relazione d’Impatto annuale.

Molti sintetizzano il concetto di società benefit ricorrendo alle 3P: persone, pianeta, profitti.

 

SOCIETÀ BENEFIT: LA NORMATIVA

L’Italia è stato il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, a introdurre, nel 2016, le Società Benefit nel proprio ordinamento.

La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce che:

  • al momento della costituzione di una SB è necessario nominare un responsabile dell’impatto: un manager responsabile dell’ambito benefit;
  • le SB devono presentare una relazione di impatto, che deve essere allegata al bilancio societario;
  • La valutazione degli impatti deve essere eseguita utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo e comprendere: Governance, Rapporti con i lavoratori; Rapporti con gli altri portatori d’interesse; Impatti della società con l’ambiente;
  • la Relazione d’impatto Pubblicata sul sito internet della società, ove esistente;
  • le SB sono soggette al Controllo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Lo standard di valutazione delle SB è definito dall’Allegato 4 della Legge di Stabilità. La valutazione deve:

  • esaminare in modo esaustivo e articolato l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguimento della finalità di beneficio comune;
  • essere realizzato da un ente terzo non controllato né collegato alla SB;
  • basata su un approccio scientifico e multidisciplinare in grado di valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  • trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche.

 

COME DIVENTARE UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Possono essere Società Benefit imprese di ogni settore industriale o merceologico.

Una società già esistente che intenda conseguire lo status di SB deve procedere alla modifica dell’atto costitutivo o dello statuto. Non è infatti sufficiente modificare solo l’oggetto sociale per introdurre le finalità di beneficio comune. È d’obbligo apportare modifiche anche alle clausole inerenti la denominazione o ragione sociale, i doveri e la responsabilità degli amministratori.

 

SOCIETÀ BENEFIT E B CORP

➔ La società benefit è una forma giuridica societaria.

➔ La B Corp (o B Corporation) è un’azienda che ha ottenuto la certificazione omonima rilasciata da B Lab. Il concetto di B Corp è nato nel 2006, grazie a B Lab un ente non profit statunitense (fondato da Bart Houlahan, Andrew Kassoy e Jay Cohen) che ha concettualizzato il paradigma di Benefit Corporation e B Corp. Un nuovo modello di business, capace di innescare una competizione di tipo positivo tra le aziende, non per essere le migliori al mondo, ma le migliori per il mondo.

Una SB può dunque essere anche una B Corp, se ha ottenuto la certificazione da B Lab.

Una società certificata B Corp, può non essere SB al momento del conseguimento della certificazione, ma ha l’obbligo di divenirlo entro 2 anni dalla certificazione.

Possono ottenere la certificazione tutte le aziende for profit: aziende di capitali (Srl, Spa, Sapa, Scrl, Srls…) di persone (Sas, Snc…), consorzi e cooperative. Non sono ammesse le organizzazioni non profit.

 

SOCIETÀ BENEFIT E B CORP: I VANTAGGI

Diventare una società benefit o essere certificati B Corp porta indiscutibili vantaggi per tutti gli stakeholder dell’azienda:

  1. ridefinizione delle responsabilità del management
  2. attrarre talenti e coinvolgere i propri dipendenti
  3. reputazione e posizionamento
  4. attrarre investimenti
  5. migliorare le proprie performance aziendali e i risultati economici e migliorare l’organizzazione e i processi interni.

SB COME STRUMENTO NEL PERCORSO ESG

  • ESG ASSESSMENT
    • Creazione del comitato di progetto
    • Identificazione degli owner e del team di progetto
    • Raccolta, analisi della documentazione e organizzazione di interviste al management e professionisti in merito a:
    • Contesto normativo e MOGC 231
      • Strategia e mercato
      • Stakeholder
      • Focus ESG
    • Fotografia dell’AS IS aziendale
    • Condivisione dei risultati dell’assessment ESG
  • BENEFICIO COMUNE
    • Identificazione di una o più̀ finalità di beneficio comune da perseguire parallelamente all’attività imprenditoriale delle società, in coerenza con la vision e il business model aziendale
    • Definizione di un Piano per il conseguimento del beneficio comune
  • MODIFICHE SOCIETARIE
    • Modifica dell’atto costitutivo o dello statuto per variare l’oggetto sociale allo scopo di introdurre le finalità di beneficio comune, le clausole inerenti la denominazione o ragione sociale, i doveri e la responsabilità degli amministratori, la nomina di un responsabile dell’impatto
  • MISURAZIONE / VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
    • Prima raccolta dati sulle aree di beneficio comune e stesura bilancio di sostenibilità
    • Valutazione dell’impatto generato dall’azienda
    • Redazione della relazione annuale da allegare al bilancio e pubblicare sul sito Internet

 

QUALI LE AZIONI CONCRETE, CONCLUDENDO, PER DIVENTARE SB?

  • MODIFICA STATUTO
  • INSERIMENTO NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
  • MODIFICA OGGETTO
  • NOMINA RESPONSABILE D’IMPATTO